Estensione dei permessi “Legge 104” causa emergenza Covid-19, ecco le novità INPS

L’emeregenza sanitaria dovuta alla diffusione del corona virus ha costretto il governo ha varare un’apposito decreto al cui interno sono stati inseriti alcuni provvedimenti in favore dell’Estensione dei permessi “Legge 104” (art. 24 del Decreto Cura Italia n. 18/2020) in questo articolo andremo a vedere nel dettaglio quali sono le novità introdotte, chi può beneficiare delle novità e quali sono i soggetti esclusi dalle nuove norme inserite nel Decreto Cura Italia.

Per fronteggiare l’emergenza del Covid 19 il governo ha messo in campo una serie di misure anche in favore delle famiglie e dei lavoratori, in particolare per i beneficiari della Legge 104 sono stati estensi i permessi retribuiti già previsti dalla normativa delle legge 104/92, l’incremento ammonta a 18 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, un beneficio che ha prevede l’utilizzo di fondi pari a 553,5 milioni di euro per l’anno 2020.

Estensione dei permessi retribuiti “Legge 104“

Entriamo ora nei dettagli e vediamo come possono essere fruiti i nuovi permessi previsti dal Decreto approvato il 16 marzo 2020.

Oltre ai permessi già previsiti dalla Legge 104 il governo ha previsto ulteriori 18 giorni di permesso retribuiti sia per il mese di marzo che aprile 2020.

I 18 giorni possono essere fruiti anche in maniera consecutiva ma solo nel corso del singolo mese, la norma prevede inoltre che possano essere fruiti anche frazionandoli in ore.

Secondo le ultime novità il provvedimento dovrebbe essere esteso anche al mese di maggio 2020, ma per ora non c’è ancora l’ufficialità, si attende il nuovo decreto legge con le novità che entreranno in vigore da maggio.

Chi può beneficiare dell’estensione dei permessi retribuiti Legge 104?

La L. n. 104/92 è la principale fonte normativa che riconosce benefici fiscali, economici e lavorativi ai portatori di handicap.

L’art. 33, co. 3 e 6, della L. 104/92, riconosce 3 giorni di permessi mensili retribuiti coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in modo continuativo, ai lavoratori che prestano assistenza ad un familiare di cui sia accertata una grave disabilità:

  • Coniuge, convivente di fatto, parte dell’Unione civile;
  • Parente o affine entro il secondo grado;
  • Parente o affine entro il terzo grado, qualora i genitori il coniuge, la parte di Unione civile, il convivente di fatto, della persona da assistere abbia più di 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.

Coloro che assistono due persone raddoppiano il numero di giornate di permesso che salgono quindi a 24 giorni.

Le condizioni per poter beneficiare della Legge n. 104/92 per o per i familiari sono:

  • La grave disabilità, accertata dalle Commissioni ASL;
  • Il soggetto disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno in ospedale, a meno che sia richiesta l’assistenza in struttura.
  • Essere lavoratori dipendenti, anche part-time, ed essere assicurati per le prestazioni di maternità presso l’INPS.

I permessi retribuiti dalla L. n. 104/92 non spettano alle seguenti categorie di soggetti:

  • Lavoratori a domicilio;
  • Lavoratori domestici;
  • I lavoratori agricoli a tempo determinato, occupati a giornata (non spettano nè per se stessì, nè per l’assistenza ai propri familiari);
  • Lavoratori autonomi;
  • Lavoratori parasubordinati.

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