Domanda Legge 104 non riconosciuta, ecco come fare ricorso all’INPS

In questa guida approfondita andremo a vedere nel dettaglio qual è la procedura da seguire nel caso in cui la domanda per la legge 104 non venga accolta e per tanto non riconosce lo stato di handicap del soggetto impedendo quindi l’accesso ai benefici legati alla legge 104. (Il verbale della commissione medica ASL può essere contestato.) Le norme di legge vigenti servono a tutelare le persone che si trovano in situazioni di handicap la legge 104 non è solo un provvedimento ma è anche un valido aiuto per coloro che usufruiscono delle agevolazioni legate alle loro condizioni di salute.

Per accedere alle relative tutele l’interessato non deve dimenticarsi di accertare lo stato di disabilità, il soggetto quindi deve sottoporsi a una visita medica tramite la Commissione operante presso l’azienda sanitaria locale.

Il riconoscimento dello stato di handicap comporta uno svolgimento di un iter ad hoc che porta ad un verbale finale che attesti una grave disabilità, il punto su cui voglio soffermarmi e su cosa fare, che linea seguire, come comportarsi, come fare ricorso, nel caso in cui la legge 104 non riconosca lo stato di handicap.

Legge 104 non riconosciuta: il contesto di riferimento

Prima di continuare con l’argomento della legge 104 non riconosciuta, è opportuno fare qualche cenno su questa importante regola, La legge 5 febbraio 1992 n. 104 è nota come legge 104/92, parliamo di un riferimento legislativo che riguarda l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti per le persone affette da handicap.

Vi ricordo che a seguito della sua entrata in vigore, la legge è stata aggiornata.

Lo stato di handicap rappresenta una condizione importante per favorire il riconoscimento dei benefici e dei provvedimenti che di fatto indicano lo svantaggio sociale legato ad un’infermità o una menomazione.

Il portatore di handicap è colui che ha una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che può essere sia stabile e sia progressiva, o difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione sul luogo di lavoro. La legge 104 è un insieme di disposizioni destinati ai disabili, ma non mancano ovviamente i riferimenti alle regole di tutela per chi vive con loro.

D’altronde la legge 104 garantisce l’autonomia e l’integrazione sociale e l’adeguato e il sostegno sia nei confronti del disabile, che dei suoi familiari.

Il supporto arriva sotto forma di aiuto personale o familiare, psicologico, psicopedagogico, tecnico.

Riguardo ai familiari dei soggetti con handicap, la legge 104 include norme, ad hoc come ad es. programmi di assistenza nei confronti dei soggetti con handicap, permessi retribuiti per i lavoratori.

Legge 104 non riconosciuta: il meccanismo per ottenere le agevolazioni e il verbale della commissione medica

L ’accertamento dell’handicap si svolte attraverso un esame fatta da una commissione medica ad hoc, presente in ogni Asl dall’art. 4 della legge 104. Ovviamente le agevolazioni vanno a tutelare non solo i soggetti con handicap ma anche ai suoi familiari.

Inoltre, non vengono assegnate per via automatica ma occorre ottenere il riconoscimento dello stato di salute che dà diritto di accedere alle tutele previste dalla normativa.

Riguardo alla domanda di riconoscimento dell’handicap deve essere fatta all’Inps, una volta fatto questo c’è rilascio del certificato medico introduttivo da parte del medico di base, o di un altro medico specialista convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale.

La richiesta può essere inviata attraverso il portale web dell’Inps.                                                                                                                                                                   L’iter utile anche per il riconoscimento dello stato d’invalidità, o una condizione di non autosufficienza o altre condizioni (ad es. cecità).

Bisogna essere in possedere di uno SPID di secondo livello, di CIE o CNS, carta nazionale dei servizi. Oppure   la domanda può essere inviata tramite patronato.

Una volta che la domanda è stata inviata, il soggetto verrà convocato per effettuare visita davanti alla commissione medica, la quale dovrà esprimersi se dare una valutazione sulla condizione di handicap, con la possibilità di migliorare colui che richiede le agevolazioni cioè il riconoscimento legge 104.

Una volta che la visita è stata effettuata la commissione emetterà un verbale che includerà la diagnosi compiuta, che verrà recapitato al soggetto che è stata sottoposto ad accertamenti.

Il verbale può essere visionato nel sito web ufficiale Inps, oppure tramite l’apposito servizio online di consultazione.

Legge 104 non riconosciuta: la domanda di revisione

Riguardo alla contestazione del verbale – in cui non viene riconosciuta la condizione di handicap oppure viene è indicato un grado di handicap più basso in questo caso è possibile fare domanda di revisione.

Ottenendo alla visita di revisione, sarà possibile effettuare una nuova visita, ma bisogna tener presente che il verbale di riconoscimento dell’handicap emesso dopo la revisione non avrà un’efficacia retroattiva.

l’alternativa potrebbe essere la contestazione attraverso un ricorso giudiziario, ma deve necessariamente procedere con cd, l’accertamento tecnico preventivo.

Legge 104 non riconosciuta: il ricorso giudiziario e l’accertamento tecnico preventivo

Come vi ho anticipato pochi minuti fa: il verbale di mancato riconoscimento dello stato di handicap può essere oggetto di impugnazione.

Quindi è possibile contestare il verbale della visita medica legge 104, ma prima del ricorso occorre un accertamento tecnico preventivo.

In pratica, il soggetto che vuole impugnare il verbale della commissione medica innanzi  al magistrato, deve prima di tutto rispettare la nomina di un CTU  (consulente tecnico d’ufficio), cioè un  medico esperto nella patologia da esaminare

Il consulente  nominato dal giudice con l’  iniziativa del ricorrente, avrà il compito di appurare la correttezza o meno dalla commissione sanitaria.

L’ accertamento del requisito sanitario sarà svolto con un medico dell’Inps.

Quindi l’accertamento tecnico preventivo per intenderci è una condizione di procedibilità  se rispettata, potrà permettere l’impugnazione in tribunale.

Il soggetto che vuole impugnare il verbale sanitario dovrà effettuare, l’improcedibilità, il ricorso per ATP dovrà essere svolto in tribunale su un territorio competente.

Il ricorso è notificato all’Inps, il quale dovrà costituirsi in giudizio.

Per quanto riguarda le tempistiche il soggetto che vuole impugnare il verbale avrà entro 6 mesi di tempo dalla notifica, se si oltrepassa quel tempo dovrà presentare una nuova domanda amministrativa di riconoscimento dell’invalidità.

Legge 104 non riconosciuta: gli esiti della consulenza tecnica

Una volta che la consulenza tecnica e stata svolta, il CTU fa pervenire il giudice una relazione peritale definitiva.

A questo punto è il magistrato stabilire un termine perentorio, che non deve andare al di sopra dei 30 giorni, giorni cui le parti devono dichiararsi e capire se contestare o meno le conclusioni del consulente tecnico.

Due ipotetiche situazioni potrebbero essere:

  • emanazione del decreto di omologazione in mancanza di contestazione o in caso di accettazione delle parti. Il provvedimento verrà redatto dal giudice, e con esso si ha l’omologa della relazione peritale, che non è impugnabile e né modificabile. Nel caso nelle circostanze di accertamento sanitario dovessero favorire la persona che ha fatto ricorso giudiziario’ INPS, dovrà provvedere al riconoscimento dei benefici legge 104.  il decreto di omologa insieme alla consulenza tecnica d’ufficio sostituiscono il verbale legge 104 a tutti gli effetti.
  • Un eventuale ricorso nelle ipotesi nelle quali una delle due parti (INPS o cittadino ricorrente) contrarietà rispetto le conclusioni del CTU. In queste circostanze, sarà il magistrato stabilire un ulteriore termine di 30 giorni, entro cui la parte in disaccordo con gli esiti della consulenza dovrà presentare ricorso innanzi al giudice. Si tratta quindi del cd. giudizio di merito e al fine di percorrere anche questa fase, il ricorrente dovrà specificare – la pena di inammissibilità – e i motivi della contestazione. Il procedimento comporterà la nomina di un altro CTU, che sottoporrà il soggetto ad ulteriori accertamenti considerando la documentazione sanitaria, una volta fatto questo il consulente proporrà al magistrato la valutazione del caso. Ovviamente anche questa relazione potrà essere contestata da una o entrambe le parti. Al termine del procedimento, il giudice incaricato disporrà con una sentenza.

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